Documenti dell'ufficio Stato Civile

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Data:

01/02/2026

Descrizione

Separazione e divorzio (artt. 6 - 12 D.L. 132/2014)

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

La procedura prevede:

- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L'accordo da inoltrare al Comune di Follonica dovrà essere inviato e dagli avvocati, previa apposizione della loro firma digitale, via pec al seguente indirizzo:

N.B. Nel Caso gli avvocati non rispettassero il termine dei 10 giorni per la trassmissione dell'accordo, il Comune è tenuto a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
- Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).

Le fasi dell'accordo:

- presentare all'Ufficio protocollo la richiesta di appuntamento corredata dalle copie dei documenti di identità, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (vedi allegati) e della ricevuta di versamento di € 16,00 tramite rimessa bancaria alla Tesoreria del Comune di Follonica presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale 2990 - Agenzia di Follonica ubicata in Via Bicocchi, 41/D - IBAN IT14M0103072240000003011277 (causale: "SEPARAZIONI E DIVORZI innanzi all'Ufficiale di Stato Civile - DIRITTO FISSO");
- dopo la verifica delle dichiarazioni e dei documenti necessari l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà a convocare i coniugi, i quali dovranno comparire davanti allo stesso congiuntamente nella data stabilita per la stipulazione dell’accordo;
- nel giorno della sottoscrizione dell’accordo l'Ufficiale dello stato civile concorderà con i coniugi un nuovo appuntamento (da fissare oltre 30 giorni dalla firma dell'accordo) per la conferma dell'accordo stesso.
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto; (La predetta data non potrà essere modificata, pertanto capo uno dei dichiaranti non possa presentarli sarà considerato come mancata conferma dell'accordo)
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Riferimenti normativi:

Documenti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Stato Civile

Espatrio, unione civile, separazione, divorzio, cittadinanza, morte, celebrazione matrimoni, tenuta dei registri di stato civile e DAT, attività di archiviazione, ricerca, attestazione e certificazione storica, accessi agli atti e scambio atti con altri Comuni.

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

01/02/2026

Data di inizio pubblicazione

01/02/2026

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 06/02/2026 13:36

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