Ufficio Leva e Elettorale

Leva ed elezioni.

Competenze

Iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti della popolazione e della certificazione dei fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all'interno del territorio comunale. 

Riguardo alle notizie riguardanti la Leva si faccia riferimento a questa pagina.

Struttura

Unità organizzativa di livello superiore

UO Comunicazione e Servizi al Cittadino

Anagrafe, Stato Civile, Leva ed Elettorale, Parcometri, Protocollo, Notificazioni, URP

Tipo di organizzazione

Ufficio

Servizi offerti

Anagrafe e stato civile

Esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede

Soggetti interessati

Ulteriori dettagli
Anagrafe e stato civile

Presidenti di seggio elettorale

Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno

Ulteriori dettagli
Anagrafe e stato civile

Scrutatori di seggio elettorale

Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno

Ulteriori dettagli

Contatti

Telefono:
0566 - 59012

E-mail:
elettorale@comune.follonica.gr.it

Periodo di chiusura

I cittadini sono inviati a utilizzare il contatto telefonico e la posta elettronica, negli orari sopra indicati per il ricevimento mediante appuntamento

Lun
10:00 - 12:30
Mar
10:00 - 12:30, 15:30 - 16:45
Mer
10:00 - 12:30
Gio
10:00 - 12:30, 15:30 - 16:45
Ven
10:00 - 12:30
Valido dal 01/06/2023

Ulteriori informazioni

Informazioni elettorali

l diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, uomini e donne, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
L'acquisto della capacità elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana - Si acquista per nascita, per naturalizzazione o per beneficio di legge;
- Maggiore età - compimento del diciottesimo anno;
- Assenza di cause ostative - vi rientrano: le misure di prevenzione (avviso del Questore, sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo del soggiorno); le misure di sicurezza detentive (assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro, ricovero in casa di cura e di custodia, in manicomio giudiziario, in riformatorio giudiziario) e non detentive (libertà vigiliata, divieto di soggiorno); le sentenze dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea;
- Residenza anagrafica: il cittadino deve essere iscritto nell'anagrafe di un comune della Repubblica o nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), in questo caso esiste una legislazione speciale. Il diritto di voto è esteso anche ai cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea residenti nel comune di Follonica che possono partecipare all'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia; in queste due ipotesi l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte non avviene d'ufficio ma su istanza dell'interessato.
ELETTORATO ATTIVO - È rappresentato dai cittadini che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono esprimere il proprio voto, nelle consultazioni elettorali. L'unico caso particolare riguarda le elezioni del Senato della Repubblica per le quali, unitamente al possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, non è sufficiente la maggiore età ma occorre aver compiuto 25 anni.
ELETTORATO PASSIVO - L'elettorato passivo costituisce la capacità giuridica di accedere alle cariche elettive, a condizione che esistano i presupposti previsti dalla legge (es. 25 anni compiuti per i Deputati e 40 anni per i Senatori).
LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI - Le liste elettorali si distinguono in generali e sezionali, divise per maschi e femmine. Le liste generali comprendono tutto il corpo elettorale del comune, in stretto ordine alfabetico; le liste sezionali comprendono gli elettori iscritti in ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale, anch'esse in stretto ordine alfabetico. Le liste elettorali sono annualmente aggiornate tramite due revisioni semestrali e due revisioni dinamiche ordinarie. Con le revisioni semestrali (la prima a giugno e la seconda a dicembre) vengono iscritti i cittadini che compiranno il 18esimo anno di età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione e si depennano i cittadini cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità. Con le revisioni dinamiche ordinarie (la prima a gennaio e la seconda a luglio) si procede agli aggiornamenti (cancellazioni ed iscrizioni) delle liste elettorali per le seguenti motivazioni:
- cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza italiana, perdita della capacità elettorale, per trasferimento di residenza in altro comune, cambiamento di indirizzo comportante cambio di sezione elettorale;
- iscrizioni per immigrazione da altro comune, acquisto/riacquisto della cittadinanza, riacquisto della capacità elettorale, motivi diversi.
Le liste elettorali vengono anche aggiornate, in caso di consultazioni elettorali e/o referendarie, attraverso le revisioni dinamiche straordinarie che hanno inizio intorno a 50 giorni prima della data delle elezioni per terminare, dopo le diverse fasi previste dalla legge, 15 giorni prima della data delle elezioni con il cosiddetto blocco delle liste elettorali.

Certificati di competenza del Servizio elettorale

Certificato di iscrizione nelle liste elettorali: è il certificato che attesta l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza. Può essere richiesto sia dall'interessato, sia da terza persona (candidati, gruppi politici, promotori, ecc.) in occasione della raccolta delle firme a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare o di presentazione delle candidature alle elezioni. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali viene rilasciato dall'Ufficio Elettorale, in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria, se ad uso elettorale mentre è soggetto ad imposta se richiesto per altri usi. L'iscrizione alle liste elettorali può essere anche oggetto di autocertificazione (come ad esempio nelle domande per concorsi); l'autocertificazione non è applicabile nell'ambito del procedimento elettorale (presentazione e sottoscrizione di liste e candidature);
- Certificato di godimento dei diritti politici: è il certificato che attesta la capacità elettorale cioè la qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che non si trovano in una delle condizioni ostative (interdizione dai PP.UU., sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata); questo certificato può essere sostituito dall'autocertificazione;
Certificazione rilasciata durante il periodo delle consultazioni elettorali o referendarie: iscrizione nelle liste elettorali per presentazione o accettazione di candidature, autentica di firma per accettazione della candidatura; tessera elettorale per l'esercizio del diritto di voto, duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile, modifica dei dati riportati sulla tessera elettorale a seguito di cambio di sezione elettorale.

Liste elettorali e consultazioni

Liste elettorali - Consultazione (su appuntamento)
È possibile consultare le liste elettorali, facendone richiesta scritta all'Ufficio Elettorale del Comune di Follonica, concordando la consultazione con gli addetti dell'ufficio e presentando documento di riconoscimento. La consultazione è gratuita.
Liste elettorali - Richiesta copie (su appuntamento)
Le liste elettorali possono essere richieste solo per scopi collegati alla disciplina elettorale e per finalità di studio, di ricerche statistiche, scientifiche, storiche o di carattere socio-assistenziale (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali ). La domanda scritta va presentata completa delle generalità del richiedente, nonché con l'indicazione del gruppo politico di riferimento ovvero dell'Ente o Istituto per cui si effettua la ricerca o lo studio.

Tessera elettorale

La tessera elettorale, istituita dall'art. 13 della Legge 30 aprile, 1999, n. 120  e disciplinata dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120  è il documento che permette l'esercizio di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di Follonica.
È un documento personale e permanente che dovrà essere conservato con cura onde poter esercitare il diritto di voto in occasione di qualsiasi tipo di consultazione elettorale (politiche, amministrative e referendarie).
È contrassegnata da una serie e da un numero progressivio e contiene:
- i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza;
- il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
- il collegio e la circoscrizione o regione nei quali il titolare può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione;
- gli spazi, in numero non inferiore a diciotto, idonei a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali.
Le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa garantendo all'elettore la tutela della riservatezza personale.
La tessera elettorale ha validità sino all'esaurimento degli spazi destinati all'apposizione del timbro di avvenuta partecipazione all'esercizio del voto da parte del Presidente di Seggio; esauriti i diciotto spazi a disposizione, la tessera elettorale deve essere rinnovata su espressa domanda del titolare.
La consegna della tessera elettorale è eseguita, a cura del Comune, in busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed accertata mediante ricevuta firmata dall'interessato o da persona con lui convivente. Gli elettori residenti all'estero, se non ne sono ancora in possesso, potranno ritirare la propria tessera presso l'Ufficio Elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, in occasione della prima consultazione elettorale utile, fermo restando l'invio della cartolina-avviso, prevista dall'art. 6 della LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40 - Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero , da parte del Comune di Follonica.
I cittadini che compiranno la maggiore età , dopo lo svolgimento delle revisioni semestrali delle liste elettorali (giugno e dicembre), saranno invitati con apposita nota a domicilio a ritirare la propria tessera presso l'ufficio elettorale comunale.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un'altro comune, verrà consegnata al suo indirizzo, la nuova tessera elettorale del Comune di Follonica e, contestualmente, verrà ritirata quella del precedente comune di residenza.
In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera, gli aggiornamenti saranno effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni ed il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio; per chi, invece si sia trasferito in una abitazione, all'interno del Comune, ad un indirizzo appartenente allo stradario della stessa sezione elettorale di appartenenza, la tessera rimane valida ed il titolare non riceverà alcun aggiornamento.
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'Ufficio Elettorale Comunale rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione di un'apposita domanda e restituzione dell'originale deteriorato.
In caso di smarrimento o furto, l'Ufficio Elettorale Comunale rilascia al titolare un duplicato, previa sua domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti lo smarrimento o, in caso di furto, dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui il cittadino incorra in una delle cause di esclusione del diritto di voto, previste dall'art. 2 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 - Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali , viene ritirata, con provvedimento notificato al diretto interessato, la tessera elettorale in suo possesso.
Per poter esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza con la propria tessera elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento equipollente (documenti di identificazione muniti di fotografia rilasciati da una Pubblica Amministrazione: patente - passaporto - libretto di pensione - porto d'armi - etc.); i documenti sopra nominati sono considerati validi per essere ammessi al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni aspetto regolari e che comunque possano assicurare l'identificazione dell'elettore.
In mancanza di documento l'identificazione può avvenire anche attraverso:
- la conoscenza personale e quindi l'attestazione dell'identità dell'elettore sprovvisto di documenti da parte di uno dei membri del seggio;
- l'identificazione dell'elettore sprovvisto di documenti tramite un elettore del comune, noto ai componenti del seggio e provvisto di documento di identità.

Persone che necessitano di voto assistito

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore.
Per agevolare le persone che hanno un handicap permanente, ed evitare che ogni volta che si rende necessario ci si trovi a dover produrre dei certificati medici. È possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti questa necessità per tutte le future chiamate alle urne.
L'accompagnatore deve anche esso essere munito della propria tessera elettorale e di un documento di identità e può svolgere questo ruolo una sola volta per ogni elezione.
Requisiti: Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.
Documentazione da possedere
Per votare con l'aiuto di un accompagnatore occorre essere in possesso della tessera elettorale con l'annotazione specifica:
- oppure essere in possesso di una certificazione rilasciata dall'ASL, per la consultazione a cui si intende partecipare;
- oppure, per i ciechi, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più la dicitura relativa alla cecità).
Per richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata in modo permanente la necessità di essere accompagnati, occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:
- una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio Elettorale;
- la tessera elettorale dell'interessato;
- la documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è impossibilitato in modo permanente a votare in modo autonomo.

Voto dei degenti nei luoghi di cura

I degenti negli ospedali e nelle case di cura aventi diritto di voto sono ammessi ad esprimere il loro voto nel luogo dove è situato l'ospedale o la casa di cura.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il Direttore Sanitario della struttura nella quale sono ricoverati, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre, deve contenere l'attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Massa Marittima a cura del Direttore Sanitario non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti.
Gli elettori degenti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.
DETENUTI
I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, presso il seggio speciale costituito presso la Casa Circondariale di Massa Marittima.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il direttore dell'istituto di detenzione del luogo nel quale sono detenuti, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre, deve contenere l'attestazione del Direttore dell'istituto di detenzione comprovante la detenzione dell'elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Massa Marittima, a cura sempre del Direttore dell'istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti. Gli elettori detenuti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.

Il voto domiciliare

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche , come modificato dalla LEGGE 7 maggio 2009, n. 46 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione , oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche , come sostituito dall'art. 1, comma 3, della LEGGE 7 maggio 2009, n. 46 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione  - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
La dichiarazione, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, art. 1, della LEGGE 7 maggio 2009, n. 46 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione , con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.
Per il resto, resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche  in base al quale il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio sì effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Persone con problemi di deambulazione
In occasione delle elezioni, il Comune di Follonica garantisce il trasporto gratuito da casa al rispettivo seggio elettorale per le persone con comprovati problemi di deambulazione.
Il servizio potrà essere richiesto previa prenotazione telefonica all'ufficio elettorale comunale (Tel. 0566 - 59263 | 0566 - 59271) durante l'apertura dei seggi e nell'orario di apertura dell'ufficio.

Elezioni del Parlamento europeo: diritto di voto attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea

Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993, che stabilisce le modalità dell'esercizio del diritto di voto e l'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
La direttiva stabilisce i requisiti necessari per ottenere il diritto di voto attivo e passivo nello Stato membro di residenza:
- cittadinanza dell'Unione;
- residenza nello Stato membro del luogo di voto o di candidatura;
- conformità alle disposizioni dello Stato di residenza relative al diritto di voto attivo e passivo dei propri cittadini (principio di non discriminazione tra elettori cittadini dello Stato ed elettori comunitari).

Spetta ad ogni Stato indicare eventualmente quali persone debbano essere considerate suoi cittadini. L'elettore comunitario esercita il suo diritto di voto o nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine. Nessuno può votare più di una volta né essere candidato in più di uno Stato membro in una stessa elezione.
Libera scelta dello Stato membro della sede di voto: l'elettore comunitario sarà iscritto nella lista elettorale dello Stato membro di residenza soltanto se ne ha precedentemente espresso la volontà. L'elettore che scelga di esercitare il diritto di voto nello Stato membro di residenza rinuncia a esercitare tale diritto nello Stato d'origine. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, gli elettori comunitari iscritti nella lista elettorale di questo Stato sono soggetti a tale obbligo.

Per godere del diritto di voto passivo, l'elettore comunitario non deve essere stato privato di tale diritto né nello Stato membro di residenza né in quello d'origine. La prova di eleggibilità nello Stato membro d'origine deve essere fornita al momento della presentazione della candidatura.Lo Stato membro di residenza può decidere se tener conto o no della decadenza del diritto di voto nello Stato membro d'origine.

Per essere iscritto nella lista elettorale, l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore cittadino dello Stato di residenza. Gli Stati possono tuttavia esigere che l'elettore comunitario presenti informazioni supplementari, mediante una dichiarazione formale.In caso di rifiuto d'iscrizione nella lista elettorale o della sua candidatura, l'elettore comunitario può presentare i ricorsi che la legge dello Stato membro di residenza riserva, in casi identici, ai propri elettori e ai propri cittadini eleggibili.

Gli Stati membri introducono tra loro un sistema di scambio d'informazioni inteso ad evitare doppi voti e doppie candidature.

Se il voto è obbligatorio nello Stato membro di residenza, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che hanno manifestato la volontà di votare nello Stato di residenza.

Termini chiave dell'atto:
Elettore comunitario: ogni cittadino dell'Unione avente diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nel proprio Stato di residenza;
Stato membro di residenza: lo Stato membro in cui l'elettore risiede senza esserne cittadino;
Stato membro d'origine: lo Stato membro di cui l'elettore è cittadino.

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