A chi è rivolto
Coppie di maggiorenni (sia dello stesso sesso che di sesso diverso) unite da legami affettivi.
Costituzione della convivenza di fatto.
Coppie di maggiorenni (sia dello stesso sesso che di sesso diverso) unite da legami affettivi.
La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Diritti dei conviventi:
Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato.
Il “contratto di convivenza” si risolve per
La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere:
Dichiarazione presso l'ufficiale d'Anagrafe (su appuntamento)
Gli interessati devono presentare allo Sportello un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo allegato in fondo alla pagina) unitamente alle copie dei documenti di identità.
Contratto di convivenza
I “conviventi di fatto” possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).
Occorre: